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Fornitura idrica e gas: bonus sociale idrico 2018, modalità di richiesta e termini per l’accesso – 13 01 2018

Con la Delibera 21 dicembre 2017, n. 897/2017/R/idr. l’Autorità ha definito le modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale. La disciplina in materia di bonus sociale idrico si applica a far data dal 1° gennaio 2018. Con la Delibera 27 dicembre 2017, n. 905/2017/R/GAS, vengono attuate le disposizioni
della legge 4 agosto 2017, n. 124 (c.d. legge annuale per il mercato e la concorrenza) in materia di semplificazione dell’iter di valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara relativi all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Con la Delibera 21 dicembre 2017, n. 897/2017/R/idr vengono definite le modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale. Al riguardo, l’articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. Collegato Ambientale) in tema di tariffa sociale del Servizio idrico intergato (SII) ha previsto che l’Autorità, “al fine di garantire l’accesso universale all’acqua, assicur[i] agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”. Il d.P.C.M. 13 ottobre 2016, adottato in forza della citata previsione, ha quindi dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale, stabilendo che “il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno”.

Con la presente delibera, in attuazione del suddetto quadro normativo, l’Autorità riconosce dal 1° gennaio 2018, agli utenti del settore idrico in condizioni di disagio economico, uno sconto in bolletta attraverso il c.d. Bonus sociale idrico. In particolare, all’agevolazione potranno accedere tutti i nuclei familiari con Indicatore di situazione economica equivalente (Isee) inferiore a 8.107,50 euro, limite che sale a 20.000 euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico (si tratta delle stesse condizioni già previste per usufruire del bonus elettrico e gas). Inoltre, viene riconosciuta la facoltà per gli Enti di governo dell’ambito (Ega) competenti per il relativo territorio di introdurre o confermare, qualora attualmente previste, misure di tutela ulteriori a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità economica, mediante il riconoscimento di un bonus idrico integrativo.

Al contempo, con riferimento alle modalità di copertura dell’onere derivante dal riconoscimento della predetta agevolazione, la delibera stabilisce che tale copertura sia assicurata: per il bonus sociale idrico, tramite un meccanismo su base nazionale che prevede l’istituzione di una nuova componente tariffaria (UI3) applicata alla generalità delle utenze, ubicate sul territorio nazionale, diverse da quelle dirette in condizioni di disagio, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto; per il bonus idrico integrativo, mediante un meccanismo su base locale, le cui modalità attuative verranno definite con successivo provvedimento nell’ambito delle disposizioni inerenti l’aggiornamento tariffario.

La richiesta del Bonus dovrà essere presentata al proprio comune di residenza (o ai Caf delegati dal comune) congiuntamente alla domanda per il bonus elettrico e/o gas. Qualora accettata, permetterà di usufruire di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25 mc annui (equivalenti a 50 litri al giorno, cioè il quantitativo minimo stabilito per legge per il soddisfacimento dei bisogni personali) per ciascun componente il nucleo familiare. Lo sconto verrà erogato direttamente in bolletta per chi ha un contratto diretto; per l’utente indiretto, cioè la famiglia che vive in un condominio e non ha un contratto proprio di fornitura idrica, il Bonus sociale idrico verrà erogato in un’unica soluzione dal gestore del servizio idrico con le modalità individuate da quest’ultimo (quali, ad esempio, un versamento su conto corrente bancario o attraverso l’emissione di un assegno circolare non trasferibile in favore del beneficiario).

Potranno automaticamente usufruire del bonus idrico, analogamente a quanto previsto per il bonus elettrico e gas dal decreto legislativo n. 147/2017, i titolari di Carta Acquisti o ammessi al Reddito di Inclusione. Per il solo anno 2018, la richiesta del Bonus sociale idrico potrà essere presentata (congiuntamente a quella per il bonus elettrico e/o gas) dal 1° luglio 2018, poiché sarà necessario verificare ancora alcuni aspetti implementativi e rendere operativi i sistemi informativi dei comuni e dei gestori. Ciò consentirà comunque al richiedente di vedersi riconosciuto un ammontare una tantum a partire dal 1° gennaio 2018. La modulistica da utilizzare sarà resa disponibile sul sito internet dell’Autorità, (www.autorita.energia.it) e pubblicata anche sul sito del gestore, dell’Ente di governo dell’ambito territorialmente competente e sul sito dedicato dell’Anci (www.sgate.anci.it).

(articolo tratto da Leggi D’Italia Professionale)

Se il consumatore cambia idea: il diritto di recesso nell’e-commerce di prodotti – 21/10/2017

Chi esercita un’attività di vendita online verso il consumatore ha necessità di conoscere in modo approfondito cosa preveda il Codice del Consumo (art. 52 e ss.) in tema di diritto di recesso.

Il Legislatore, infatti, ha previsto un trattamento di favore per l’acquirente online, conferendogli il diritto di “ripensare” alla convenienza del contratto sottoscritto, in modo del tutto libero, una volta che, nella comodità di casa propria, egli sia entrato in possesso del prodotto e abbia avuto modo di valutarne caratteristiche e qualità.

Il diritto di “pentirsi” dell’acquisto, pertanto, attribuisce al consumatore il potere di sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale attraverso una semplice comunicazione al Merchant, senza che sia obbligatorio specificarne il motivo.

Ricevuta la richiesta di recesso, il merchant ha su di sé l’obbligo di rimborsare il consumatore, mentre su quest’ultimo grava l’onere della restituzione del bene stesso.

L’intera procedura del recesso è descritta in modo dettagliato dal Codice del Consumo, che inoltre prevede conseguenze molto pesanti per chi non rispetta le prescrizioni normative.

Cercando di riassumere i contenuti di tale istituto giuridico, può dirsi possibile distinguere quattro fasi del recesso, una propedeutica all’altra:

A. Onere di informativa precontrattuale completa al consumatore

B. Esercizio del diritto di recesso

C. Rimborso del prezzo di vendita

D. Restituzione dei beni.

Ognuna di esse merita una specifica analisi.

A) L’onere di informativa precontrattuale in tema di recesso

Il professionista che fa e-commerce ha l’obbligo di informare il consumatore circa l’esistenza del diritto di recesso, nonché l’onere di metterlo in condizione di poter esercitare tale facoltà rendendogli disponibile una esauriente spiegazione sulle fasi che regolano la procedura.

E’ l’art. 49 del Codice del Consumo che stabilisce il pilastro iniziale e fondamentale: “Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza […], il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: […] h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B; i) se applicabile, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta; […] m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 59 (casi di esclusione), l’informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso”.

E’ il merchant, quindi, il primo protagonista attivo: egli è obbligato a relazionarsi con il cliente informandolo adeguatamente.

L’inadempimento genera conseguenze importanti; l’art. 53, infatti, stabilisce che: “Se in violazione dell’articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell’articolo 52, comma 2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di cui all’articolo 52, comma 2, il periodo di recessotermina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.”

Dalla lettura della disposizione si evince che la carenza informativa non può avere, in alcun caso, effetti negativi a svantaggio del consumatore: se il venditore non fornisce correttamente i dati utili all’esercizio del recesso in tempi antecedenti la stipulazione del contratto, il legislatore sanziona l’inadempimento con un allungamento dei termini che, nei casi più gravi, arriva addirittura ad essere di 1 anno e 14 giorni.

Ma non è tutto.

L’art. 49, lettera h), stabilisce un ulteriore dovere del professionista: consegnare all’acquirente un modello di lettera per l’esercizio del recesso (c.d. modulo standard) che, all’occorrenza, questi può editare, integrare, stampare e spedire via posta raccomandata.

A nulla rileva l’eventuale predisposizione di altri “form”, messi all’uopo a disposizione sul sito, aventi medesima funzione: tali strumenti possono essere previsti solo in aggiunta, rimanendo comunque obbligatorio consegnare all’utente il modulo preimpostato e lasciare a lui la libertà in merito al suo utilizzo o meno.

In tema di diritto al ripensamento, infine, è utile citare il contenuto di una pronuncia della Suprema Corte di cassazione (Corte di Cassazione n.14762/2003) la quale ha ribadito: “la clausola di recesso indicata all’interno delle condizioni generali di contrattodeve restare separata dalle altre clausole, per rendere chiara, trasparente ed immediata l’informazione al consumatore.”

La Corte si è espressa anche in riferimento all’evidenza grafica della informazione, sottolineando come essa debba avere caratteri tipografici eguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento.

La Corte svolge poi una serie di considerazioni sulla correttezza informativa, definendo “incompleta” l’informazione sul recesso manchevole delle indicazioni circa i casi di esclusione del recesso e la modalità con la quale deve essere spedita e ricevuta la comunicazione del consumatore sull’intenzione di recedere.

B) Esercizio del diritto di recesso

Come stabilito dal Codice del Consumo, il consumatore ha 14 giorni per recedere dal suo comunicando la circostanza al venditore.

L’utente ha diritto di non specificare i motivi del recesso, perché si presume per legge una circostanza: chi compra a distanza, non “vede” e non “tocca” direttamente l’oggetto della vendita, del quale prende completa visione solamente al momento della consegna.

La volontà contrattuale, pertanto, che ha spinto il cliente a perfezionare un acquisto online, si conferma (o smentisce) quando quest’ultimo prendere reale contezza del bene ricevuto, constatando la qualità di quest’ultimo con i propri occhi, lontano da uno schermo del pc che può anche falsare la percezione visiva.

Il legislatore, quindi, considera il consumatore come se fosse in un limbo, dal quale uscirà solamente quando, fisicamente, prenderà possesso e contatto con il prodotto.

Se, in questa fase finale, maneggiando l’acquistoin modo tale da stabilirne la natura, le caratteristiche e il funzionamentodi esso (art. 57), si rende conto di aver commesso un errore o, semplicemente, di non essere soddisfatto nelle proprie aspettative, egli lo potrà semplicemente rimandare al venditore senza dover specificare alcunchè (e senza che il merchant pretenda, di contro, spiegazioni di sorta come condizione del reso).

Affinchè il consumatore possa beneficiare della facoltà attribuitagli dall’art. 54, deve: “Prima della scadenza del periodo di recesso, informare il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore può:

a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B; oppure

b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.”.

Per l’esercizio del recesso si utilizza, classicamente, la raccomandata a/r; tuttavia, qualunque altro mezzo che dia certezza della provenienza della dichiarazione dal titolare del diritto, e la prova di ricezione, è giuridicamente valida (ad es., la posta elettronica certificata – PEC).

Una precisazione, tuttavia, è d’obbligo con riferimento alle modalità da usare per il calcolo del termine dei 14 gg per l’esercizio del diritto: questo si effettua con la modalità “calendario”, partendo, senza computarlo, dal giorno in cui il consumatore entra in possesso del prodotto e proseguendo sino al 14 giorno successivo che, al contrario, va conteggiato nel termine.

Il professionista che riceve la comunicazione, deve senza indugio dare al consumatore conferma di ricevimento su supporto durevole. Dopo di che, si passa alle fasi successive di rimborso e restituzione del bene.

C) Il rimborso del prezzo di vendita

Espressa dal consumatore la volontà di voler procedere alla restituzione del suo acquisto, il professionista ha l’obbligo di rimborsare tutti i pagamenti ricevuti in occasione della vendita comprensivi dei costi di consegna standard. Per adempiere all’obbligo di rimborso è previsto un termine non superiore a 14 giorni decorrenti dal momento in cui il merchant è stato informato dal consumatore della volontà di recedere.

Tuttavia, l’art. 56, comma 3, specifica che: “Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista può trattenere il rimborso finchè non abbia ricevuto i beni oppure finchè il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima”.

In tale ultimo caso, nelle condizioni generali di contratto, dovrà essere specificato in modo chiaro che il professionista differisce il rimborso al verificarsi di una o entrambe le circostanze.

L’art. 57 del codice del Consumo impedisce al merchant di trattenere arbitrariamente somme di denaro che siano correlate all’uso del bene o alla mancata disponibilità dello stesso presso i magazzini: la restituzione del corrispettivo deve, infatti, essere integrale.

Il professionista, una volta ricevuto in restituzione il prodotto, potrà eventualmente valutare e peritare l’oggetto, e ritenere responsabile il consumatore per l’eventuale “diminuzione di valore” dell’oggetto stesso qualora risulti che ne sia stata fatta una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dello stesso.

In altri termini: se dall’uso del bene da parte dell’utente ne deriva un danno al prodotto, tale per cui il suo valore è diminuito, questi ne risponde con il venditore.

Come detto, il rimborso deve avvenire entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso e senza indebito ritardo: pertanto, entro tale termine il merchant deve procedere al riaccredito delle somme con le stesse modalità usate dal consumatore per il pagamento del bene.

D) La restituzione dei beni

Dal recesso scaturiscono stringenti obblighi anche per il consumatore: egli, infatti, comunicata la volontà di restituire il prodotto, deve rispedire quanto ricevuto entro 14 giorni, facendosi carico della relativa spesa (art. 57 cod. cons.).

Ovviamente, è sempre possibile che (per politica commerciale) il merchant si accolli le spese di riconsegna in caso di recesso.

Sia che opti per la scelta di farsene carico, sia per l’ipotesi opposta, deve comunque fare menzione della policy adottata nelle condizioni generali di vendita pubblicate sul sito, sottoscritte dal consumatore al momento dell’ordine (Se il merchant omette tale comunicazione, il costo resta per legge a suo carico: “Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purche’ il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbiaomesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore”).

Ai sensi dell’art. 56 del Codice del Consumo, il termine dei 14 giorni si intende rispettato se il cliente rispedisce i beni prima della scadenza del termine stesso (a tale scopo, basta la prova di avvenuta consegna all’ufficio postale o al corriere nei termini previsit).

Casi particolari: le esclusioni dal diritto di recesso

Il Codice del consumo, all’art. 59, prevede che vi siano alcune fattispecie di acquisti a distanza per i quali resta del tutto escluso il diritto di recesso.

Nella categorizzazione indicata dalla legge si ritrova, in via esemplificativa:

  • la fornitura di beni personalizzati o confezionati su misura;
  • la fornitura di beni deteriorabili;
  • la fornitura di beni sigillati che, per motivi di sicurezza o di salute, non si prestano alla loro restituzione dopo l’apertura;
  • la fornitura di bevande alcoliche il cui prezzo, concordato, sia legato a fluttuazioni di mercato e la cui consegna non possa avvenire prima di 30 giorni;
  • la fornitura di giornali, riviste e periodici;
  • la fornitura di video/audio/software consegnati sigillati e che siano stati aperti;
  • i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione.

In tali casi, imperativi, espressamente codificati e non suscettibili di ampliamento analogico o modifica da parte del professionista o delle parti, il merchant ha diritto di rifiutare la restituzione del prodotto e negare il rimborso del prezzo pagato solo se, in modo puntuale ai sensi dell’art. 49, ha indicato nelle condizioni generali per quali prodotti è esclusa la facoltà di cui all’art. 54.

Il recesso in periodo di saldi nei negozi “online”: sempre possibile?

Un interrogativo che ricorre puntuale nel periodo estivo o invernale di “saldi e ribassi” online è se sia possibile escludere il recesso per i beni in promozione offerti sul web.

La risposta è negativa.

Infatti, proprio per le ragioni di cui si è detto al par. 2 che precede, il diritto di recesso non è correlato alla “qualità del bene” o alle sue “caratteristiche” e, dunque, ad un motivo legato al prodotto, ma è semplicemente connesso alle modalità di conclusione del contratto che avviene a distanza, senza la dovuta consapevolezza da parte del cliente.

Del resto, il “saldo” in sé, non è mai (o non dovrebbe essere) legato ad un difetto del bene ma piuttosto legato ad un abbassamento del valore di un determinato capo (in genere di abbigliamento) che sta per “andare fuori moda”: in ragione della sua vetustà, non è più conveniente per il merchant venderlo con il prezzo originario e pieno, poiché si alza il rischio dell’avanzo in magazzino.

Il consumatore che acquista online, pertanto, può fare acquisti online anche in periodo di saldi nella più totale certezza dei propri diritti.

(Fonte www.altalex.it)

Cassazione: la telefonata registrata è una prova e può essere utilizzata in giudizio – 21/10/2017

Con la sentenza numero 47602/2017 del 17 ottobre, la Corte di cassazione è tornata sulla questione dell’utilizzabilità nel processo della registrazione di un colloquio telefonico, ribadendo che se laregistrazione è fatta ad opera di uno dei partecipanti, la stessa è prova documentale di un fatto storicamente avvenuto che può entrare legittimamente nel procedimento a carico di un altro dei partecipanti.

Telefonata registrata: natura di prova documentale

In ogni caso, la natura di prova documentale della predetta registrazione comporta che le sue risultanze vadano valutate come tali, ovverosia accertandone necessariamente la genuinità.

Nel caso di specie, i giudici del merito avevano effettivamente riscontrato, grazie ai Ris, l’attendibilità sul piano tecnico delle conversazioni e, precisando la loro utilizzabilità pur trattandosi di copie alla luce dell’assenza di qualsivoglia preclusione all’uso processuale di copie di documenti, le avevano quindi utilizzate per la loro decisione, trovando poi l’avallo della Corte di cassazione.

Limiti all’utilizzo della registrazione telefonica

La recente pronuncia si pone sulla scia di un orientamento ormai ampiamente consolidato in giurisprudenza, in forza del quale la registrazione telefonica è divenuta ormai una prova indiscutibilmente legittima.

Chiaramente, va sottolineata la sussistenza di alcuni limiti, ricordati recentemente dalla Cassazione con la sentenza numero 5259/2017, che ha precisato che per poter utilizzare come fonte di prova la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica è necessario che colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta né che essa abbia avuto il tenore risultante dal nastro, che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite e che almeno una delle parti sia parte in causa.

Fonte www.studiocataldi.it

Autovelox

Autovelox: è il multato a dover provare la segnalazione inadeguata – 17/10/2017

Per la Cassazione, l’onere della prova grava su colui che si oppone alla sanzione per il mancato rispetto dei limiti di velocità dimostrare la segnaletica inadeguata.

La presenza degli autovelox fissi richiede una necessaria e adeguata segnalazione a mezzo di cartelli leggibili, aventi posizione, colore e caratteri appropriati allo scopo. Non è, tuttavia, la Pubblica Amministrazione a dover dimostrare l’adeguatezza della segnaletica, bensì al trasgressore che si oppone all’infrazione accertata nei suoi confronti.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell’ordinanza n. 23566/2017.

 

Il caso

In sede di merito, alcuni automobilisti avevano impugnato dei distinti verbali di contestazione per superamento dei limiti di velocità accertati da autovelox fissi posizionati su entrambi i sensi di marcia di una strada provinciale.
In particolare, tutti i ricorrenti in vario modo avevano contestato la validità dell’accertamento delle infrazioni loro addebitate sul presupposto dell’irregolarità della segnaletica stradale, indicante la presenza delle postazioni fisse di rilevamento della velocità, inadeguata per dimensioni dei cartelli, loro posizione, colore e per dimensioni dei caratteri impiegati.

Il Tribunale in funzione di giudice d’appello, confermando la sussistenza di una violazione della normativa sulla preventiva informazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale, i cui contenuti sono puntualmente stabiliti in particolare dal D.M. del 15 agosto 2007, aveva annullato tutti i provvedimenti sanzionatori impugnati

Ancora, per il giudice d’appello, sarebbe stata l’amministrazione a essere gravata dell’onere della prova, ex art. 2697 c.c., non solo quanto alla presenza dei relativi cartelli di indicazione, ma anche circa la rispondenza degli stessi per visibilità e intelligibilità delle scritte alla loro funzione di informativa.

Onere non assolto nel corso dell’espletata istruttoria, non essendo stato possibile verificare la velocità locale predominante al tempo dell’installazione dei cartelli lungo il tratto di strada interessato agli accertamenti degli illeciti.
Autovelox: è il trasgressore a dover dimostrare la segnalazione inadeguata
Una motivazione che non trova accoglimento in sede di legittimità: per la Cassazione, ha errato il Tribunale in appello a valorizzare il comma 4 dell’art. 80 del d.P.R. n. 495/1992 poiché nessuna rilevanza poteva assumere il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica che avvisava gli automobilisti della presenza delle postazioni di controllo della velocità.

Secondo la giurisprudenza di Cassazione, infatti, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuto mediante dispositivi o mezzi tecnici di controllo, ciò che rileva è la concreta percepibilità e leggibilità dell’avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità.

Il giudice a quo sarebbe incorso in un ulteriore errore, secondo la Cassazione, poiché graverebbe su colui che propone l’opposizione all’ordinanza di ingiunzione, e non sull’amministrazione, l’onere di provare l’inidoneità in concreto della segnaletica (ai sensi del d.m. 15 agosto 2007) ad assolvere la funzione di avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità, in modo da garantire il rispetto del limite di velocità, in una logica ispirata non dalla volontà di cogliere di sorpresa l’automobilista indisciplinato, ma dalla tutela della sicurezza stradale, di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione.

Come stabilito da precedente pronuncia, in tema di opposizione a sanzione amministrativa dovuta a violazione del limite di velocità, qualora l’opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell’allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l’adeguatezza della segnaletica stessa (sent n. 6242/1999).

Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale in persona di altro magistrato, il quale procederà a un riesame della causa uniformandosi agli enunciati principi.

Fonte www.studiocataldi.it