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IL NUOVO REGISTRO INAD:  LE INNOVAZIONI IN MATERIA DI NOTIFICHE CIVILI POST RIFORMA CARTABIA.

La Riforma Cartabia, entrata recentemente in vigore, è intervenuta, per quanto concerne la procedura civile,  anche sul tema delle notificazioni e lo ha fatto rimaneggiando una serie di normative preesistenti, non solo quelle del codice di procedura ma anche modificando  le disposizioni di attuazione al suddetto codice e la L. 53/94  intitolata“Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”. 

 All’interno di quest’ultima legge è stato introdotto un nuovo articolo, l’art 3 ter in cui sono state disciplinate le ipotesi in cui sorge in capo all’avvocato l’obbligo di notificare gli atti con modalità telematiche, tramite posta elettronica certificata (“PEC”) o servizio elettronico certificato qualificato (“SERCQ”). Ciò costituisce un’assoluta novità procedurale atta a  far sorgere in capo al professionista una serie di obblighi e che comporta che lo stesso debba tener conto di taluni accorgimenti nel momento in cui debba  notificare un atto.

 Secondo il nuovo articolo  3 ter della L 53/94  l’ avvocato è obbligato a notificare telematicamente in due casi:

– se il destinatario è un soggetto che obbligatoriamente deve,ad esempio per motivi lavorativi, munirsi di domicilio digitale

– se il destinatario, anche se non obbligato per legge, ha deciso spontaneamente di munirsi di domicilio digitale, registrandosi nell’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese .

Chiaramente possono esserci dei casi  in cui non è possibile procedere a tale notifica. Bisogna, pertanto, scindere le ipotesi in cui tale impossibilità è attribuibile al destinatario (ad esempio la sua casella pec è piena) da quei casi in cui la notifica non vada a buon fine per motivazioni esterne che prescindono da una responsabilità di chi dovrebbe ricevere.

Nel secondo caso, infatti, la legge afferma che sarà opportuno procedere  con modalità di notifica ordinarie.  Più complesso è invece il caso in cui la notifica telematica sia impossibile per ragioni che dipendono dal destinatario. In tale ipotesi  è necessario fare un ulteriore distinzione, tenendo conto di chi è il destinatario dell’atto che andrebbe notificato telematicamente.

Ovvero, se il destinatario è un soggetto obbligato ad avere il domicilio digitale , quindi è un professionista o un’impresa iscritta nel registro Inipec, la notifica non andata a buon fine a mezzo pec si esegue inserendo l’atto da notificare nell’area web riservata prevista dall’art. 359 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza , essa verrà considerata eseguita  trascorsi 10 giorni dall’inserimento.  

Se invece il destinatario non è tenuto obbligatoriamente ad essere in possesso di  un domicilio digitale ma ha scelto volontariamente di dotarsi di pec e la notifica telematica non è andata a buon fine si procederà con le modalità ordinarie.

E’ necessario inoltre specificare che l’art 3 ter della L 53/94 così modificata con la Riforma Cartabia,  introduce  contestualmente all’obbligo per l’avvocato di eseguire con modalità telematiche la notifica  anche un divieto per l’ufficiale giudiziario di non eseguire la notifica nei confronti di quei soggetti che sono dotati di domicilio digitale e dunque rientranti nelle due categorie precedentemente individuate.

L’Ufficiale  giudiziario potrà eseguire la notifica su richiesta dell’avvocato solo se quest’ultimo non è tenuto ad eseguirla a mezzo PEC o SERCQ, o con altra modalità prevista dalla legge, oppure, quando vengono meno i presupposti del già menzionato obbligo, cioè non è stato possibile eseguire la notifica o la stessa non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. In questi casi è necessario che tale impossibilità di eseguire telematicamente la notifica venga comprovata: l’ avvocato  è tenuto pertanto a formulare una dichiarazione attestante le difficoltà riscontrate, di cui l’Ufficiale darà atto nella relazione di notifica.

Il  registro Inad ovvero l’indice nazionale dei domicili digitali è stato dunque varato ai fini di far fronte a tali nuove esigenze normative.  Si tratta di un portale digitale a cui tutti i cittadini, i professionisti non iscritti a ordini professionali ed enti di diritto privato potranno volontariamente iscriversi. In particolare i professionisti e le imprese che sono già iscritti ai propri albi professionali di competenza ovvero sul portale Inipec, troveranno la propria pec già caricata all’interno del registro che sarà operativo che è operativo dal 06 luglio 2023 e che consentirà agli avvocati di servirsi dello stesso per eseguire le notifiche degli atti seguendo le regole di cui sopra.

Nonostante tale registro e tali nuove modalità di notifica costituiscano un’innovazione recentissima dal punto di vista procedurale è opportuno sottolineare come siano già sorti in dottrina taluni dibattiti relativi  alla notifica di atti giudiziali telematici in alcuni casi peculiari. In particolare si è dibattuto in riferimento all’ipotesi in cui vi siano delle cause pendenti tra due soggetti professionisti e dunque che obbligatoriamente sono tenuti ad avere un domicilio digitale per questioni che esulino dalla loro  professione come nel caso di separazione o  divorzio.  La pec presente sul registro Inad  in questo caso sarà connessa all’attività professionale della parte. Pertanto ci si è interrogati se fosse possibile notificare a tale indirizzo un atto che non concerne la professione bensì una controversia privata.

Allo stato attuale la risposta sembra essere positiva, ma non si esclude la possibilità di ulteriori specificazioni sul punto e  su nuove prese di posizione da parte soprattutto della giurisprudenza più autorevole. Tuttavia essendo scopo primario di tale novità procedurale inserita dalla Riforma Cartabia, quello di velocizzazione della attività notificatoria, la possibilità di eseguire la notifica via PEC anche di atti non riferiti all’attività professionale è da considerarsi del tutto ammissibile, purché l’indirizzo digitale, sia però  ricavabile  dal registro Inad.

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