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L’ASSICURAZIONE DEL “VETTORE” RISARCISCE PER INTERO IL PASSEGGERO SOLO SE IL CONDUCENTE E’ RESPONSABILE.

La Cassazione, con la sentenza n. 4147 del 13 febbraio 2019, ha fissato un precedente che stravolge l’iter sin qui seguito per ottenere il risarcimento dei danni, comunque sempre dovuto, per i passeggeri in caso di incidente stradale.

La Suprema Corte ha infatti stabilito che il conducente dell’auto su cui viaggia il trasportato deve essere almeno corresponsabile del sinistro, affinché scatti l’obbligo risarcitorio in capo alla sua assicurazione.

In pratica chi sia rimasto danneggiato in un sinistro stradale mentre si trovava a bordo di un veicolo in qualità di trasportato non può ottenere il risarcimento del danno dall’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. assicurazioni private, qualora il convenuto dimostri che la responsabilità del sinistro sia esclusivamente a carico del conducente dell’altro veicolo ovvero l’assicuratore di quest’ultimo intervenga nel giudizio e riconosca la responsabilità del proprio assicurato.

Fermo restando comunque che, una volta accertata la corresponsabilità del vettore nell’incidente, il suo assicuratore deve risarcire integralmente il danneggiato, a prescindere dalla misura di responsabilità dei soggetti coinvolti (salvo rivalsa verso le compagnie degli altri responsabili).

In conclusione, ad avviso della Cassazione il legislatore del 2005, con l’art. 141 Cod. Ass., ha creato una mera praesumptio iuris tantum sulla falsariga dell’art. 2054 c. 1 c.c. e non ha reso oggettiva la responsabilità dell’assicuratore del vettore. Per tutte le ragioni sopra esposte, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’assicurazione del vettore ed enuncia i seguenti principi:

  • il caso fortuito va inteso in senso giuridico, ossia comprensivo delle condotte umane;
  • il caso fortuito rappresenta il limite all’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro;
  • il vettore deve essere almeno corresponsabile del sinistro, quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore;
  • se viene accertata la corresponsabilità del vettore (an) è irrilevante la sua misura (quantum), poiché l’assicuratore del vettore deve risarcire in toto il trasportato (salvo rivalsa);
  • l’assenza di responsabilità del vettore può essere dimostrata dal suo assicuratore, che provi il caso fortuito;
  • dall’intervento dell’assicuratore di uno dei corresponsabili, che lo esoneri dall’obbligo risarcitorio; dichiarando l’esclusiva responsabilità del proprio assicurato.

Di seguito la massima: “In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l’azione conferita dall’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell’assicuratore del vettore, postula l’accertamento della corresponsabilità di quest’ultimo, dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito”, di cui all’inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; la relativa presunzione di legge può,tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell’assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005 dall’assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l’originario convenuto, rivolgendosi “ex lege” la domanda risarcitoria dell’attore verso l’assicuratore intervenuto. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO TORINO, 16/08/2016)” (Cassazione civile, sez. III, Sentenza 13/02/2019 n° 4147).

Autovelox

Autovelox: è il multato a dover provare la segnalazione inadeguata – 17/10/2017

Per la Cassazione, l’onere della prova grava su colui che si oppone alla sanzione per il mancato rispetto dei limiti di velocità dimostrare la segnaletica inadeguata.

La presenza degli autovelox fissi richiede una necessaria e adeguata segnalazione a mezzo di cartelli leggibili, aventi posizione, colore e caratteri appropriati allo scopo. Non è, tuttavia, la Pubblica Amministrazione a dover dimostrare l’adeguatezza della segnaletica, bensì al trasgressore che si oppone all’infrazione accertata nei suoi confronti.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell’ordinanza n. 23566/2017.

 

Il caso

In sede di merito, alcuni automobilisti avevano impugnato dei distinti verbali di contestazione per superamento dei limiti di velocità accertati da autovelox fissi posizionati su entrambi i sensi di marcia di una strada provinciale.
In particolare, tutti i ricorrenti in vario modo avevano contestato la validità dell’accertamento delle infrazioni loro addebitate sul presupposto dell’irregolarità della segnaletica stradale, indicante la presenza delle postazioni fisse di rilevamento della velocità, inadeguata per dimensioni dei cartelli, loro posizione, colore e per dimensioni dei caratteri impiegati.

Il Tribunale in funzione di giudice d’appello, confermando la sussistenza di una violazione della normativa sulla preventiva informazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale, i cui contenuti sono puntualmente stabiliti in particolare dal D.M. del 15 agosto 2007, aveva annullato tutti i provvedimenti sanzionatori impugnati

Ancora, per il giudice d’appello, sarebbe stata l’amministrazione a essere gravata dell’onere della prova, ex art. 2697 c.c., non solo quanto alla presenza dei relativi cartelli di indicazione, ma anche circa la rispondenza degli stessi per visibilità e intelligibilità delle scritte alla loro funzione di informativa.

Onere non assolto nel corso dell’espletata istruttoria, non essendo stato possibile verificare la velocità locale predominante al tempo dell’installazione dei cartelli lungo il tratto di strada interessato agli accertamenti degli illeciti.
Autovelox: è il trasgressore a dover dimostrare la segnalazione inadeguata
Una motivazione che non trova accoglimento in sede di legittimità: per la Cassazione, ha errato il Tribunale in appello a valorizzare il comma 4 dell’art. 80 del d.P.R. n. 495/1992 poiché nessuna rilevanza poteva assumere il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica che avvisava gli automobilisti della presenza delle postazioni di controllo della velocità.

Secondo la giurisprudenza di Cassazione, infatti, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuto mediante dispositivi o mezzi tecnici di controllo, ciò che rileva è la concreta percepibilità e leggibilità dell’avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità.

Il giudice a quo sarebbe incorso in un ulteriore errore, secondo la Cassazione, poiché graverebbe su colui che propone l’opposizione all’ordinanza di ingiunzione, e non sull’amministrazione, l’onere di provare l’inidoneità in concreto della segnaletica (ai sensi del d.m. 15 agosto 2007) ad assolvere la funzione di avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità, in modo da garantire il rispetto del limite di velocità, in una logica ispirata non dalla volontà di cogliere di sorpresa l’automobilista indisciplinato, ma dalla tutela della sicurezza stradale, di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione.

Come stabilito da precedente pronuncia, in tema di opposizione a sanzione amministrativa dovuta a violazione del limite di velocità, qualora l’opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell’allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l’adeguatezza della segnaletica stessa (sent n. 6242/1999).

Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale in persona di altro magistrato, il quale procederà a un riesame della causa uniformandosi agli enunciati principi.

Fonte www.studiocataldi.it