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L’ASSICURAZIONE DEL “VETTORE” RISARCISCE PER INTERO IL PASSEGGERO SOLO SE IL CONDUCENTE E’ RESPONSABILE.

La Cassazione, con la sentenza n. 4147 del 13 febbraio 2019, ha fissato un precedente che stravolge l’iter sin qui seguito per ottenere il risarcimento dei danni, comunque sempre dovuto, per i passeggeri in caso di incidente stradale.

La Suprema Corte ha infatti stabilito che il conducente dell’auto su cui viaggia il trasportato deve essere almeno corresponsabile del sinistro, affinché scatti l’obbligo risarcitorio in capo alla sua assicurazione.

In pratica chi sia rimasto danneggiato in un sinistro stradale mentre si trovava a bordo di un veicolo in qualità di trasportato non può ottenere il risarcimento del danno dall’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. assicurazioni private, qualora il convenuto dimostri che la responsabilità del sinistro sia esclusivamente a carico del conducente dell’altro veicolo ovvero l’assicuratore di quest’ultimo intervenga nel giudizio e riconosca la responsabilità del proprio assicurato.

Fermo restando comunque che, una volta accertata la corresponsabilità del vettore nell’incidente, il suo assicuratore deve risarcire integralmente il danneggiato, a prescindere dalla misura di responsabilità dei soggetti coinvolti (salvo rivalsa verso le compagnie degli altri responsabili).

In conclusione, ad avviso della Cassazione il legislatore del 2005, con l’art. 141 Cod. Ass., ha creato una mera praesumptio iuris tantum sulla falsariga dell’art. 2054 c. 1 c.c. e non ha reso oggettiva la responsabilità dell’assicuratore del vettore. Per tutte le ragioni sopra esposte, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’assicurazione del vettore ed enuncia i seguenti principi:

  • il caso fortuito va inteso in senso giuridico, ossia comprensivo delle condotte umane;
  • il caso fortuito rappresenta il limite all’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro;
  • il vettore deve essere almeno corresponsabile del sinistro, quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore;
  • se viene accertata la corresponsabilità del vettore (an) è irrilevante la sua misura (quantum), poiché l’assicuratore del vettore deve risarcire in toto il trasportato (salvo rivalsa);
  • l’assenza di responsabilità del vettore può essere dimostrata dal suo assicuratore, che provi il caso fortuito;
  • dall’intervento dell’assicuratore di uno dei corresponsabili, che lo esoneri dall’obbligo risarcitorio; dichiarando l’esclusiva responsabilità del proprio assicurato.

Di seguito la massima: “In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l’azione conferita dall’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell’assicuratore del vettore, postula l’accertamento della corresponsabilità di quest’ultimo, dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito”, di cui all’inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; la relativa presunzione di legge può,tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell’assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005 dall’assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l’originario convenuto, rivolgendosi “ex lege” la domanda risarcitoria dell’attore verso l’assicuratore intervenuto. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO TORINO, 16/08/2016)” (Cassazione civile, sez. III, Sentenza 13/02/2019 n° 4147).

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