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Cassazione: la telefonata registrata è una prova e può essere utilizzata in giudizio – 21/10/2017

Con la sentenza numero 47602/2017 del 17 ottobre, la Corte di cassazione è tornata sulla questione dell’utilizzabilità nel processo della registrazione di un colloquio telefonico, ribadendo che se laregistrazione è fatta ad opera di uno dei partecipanti, la stessa è prova documentale di un fatto storicamente avvenuto che può entrare legittimamente nel procedimento a carico di un altro dei partecipanti.

Telefonata registrata: natura di prova documentale

In ogni caso, la natura di prova documentale della predetta registrazione comporta che le sue risultanze vadano valutate come tali, ovverosia accertandone necessariamente la genuinità.

Nel caso di specie, i giudici del merito avevano effettivamente riscontrato, grazie ai Ris, l’attendibilità sul piano tecnico delle conversazioni e, precisando la loro utilizzabilità pur trattandosi di copie alla luce dell’assenza di qualsivoglia preclusione all’uso processuale di copie di documenti, le avevano quindi utilizzate per la loro decisione, trovando poi l’avallo della Corte di cassazione.

Limiti all’utilizzo della registrazione telefonica

La recente pronuncia si pone sulla scia di un orientamento ormai ampiamente consolidato in giurisprudenza, in forza del quale la registrazione telefonica è divenuta ormai una prova indiscutibilmente legittima.

Chiaramente, va sottolineata la sussistenza di alcuni limiti, ricordati recentemente dalla Cassazione con la sentenza numero 5259/2017, che ha precisato che per poter utilizzare come fonte di prova la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica è necessario che colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta né che essa abbia avuto il tenore risultante dal nastro, che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite e che almeno una delle parti sia parte in causa.

Fonte www.studiocataldi.it

Autovelox

Autovelox: è il multato a dover provare la segnalazione inadeguata – 17/10/2017

Per la Cassazione, l’onere della prova grava su colui che si oppone alla sanzione per il mancato rispetto dei limiti di velocità dimostrare la segnaletica inadeguata.

La presenza degli autovelox fissi richiede una necessaria e adeguata segnalazione a mezzo di cartelli leggibili, aventi posizione, colore e caratteri appropriati allo scopo. Non è, tuttavia, la Pubblica Amministrazione a dover dimostrare l’adeguatezza della segnaletica, bensì al trasgressore che si oppone all’infrazione accertata nei suoi confronti.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell’ordinanza n. 23566/2017.

 

Il caso

In sede di merito, alcuni automobilisti avevano impugnato dei distinti verbali di contestazione per superamento dei limiti di velocità accertati da autovelox fissi posizionati su entrambi i sensi di marcia di una strada provinciale.
In particolare, tutti i ricorrenti in vario modo avevano contestato la validità dell’accertamento delle infrazioni loro addebitate sul presupposto dell’irregolarità della segnaletica stradale, indicante la presenza delle postazioni fisse di rilevamento della velocità, inadeguata per dimensioni dei cartelli, loro posizione, colore e per dimensioni dei caratteri impiegati.

Il Tribunale in funzione di giudice d’appello, confermando la sussistenza di una violazione della normativa sulla preventiva informazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale, i cui contenuti sono puntualmente stabiliti in particolare dal D.M. del 15 agosto 2007, aveva annullato tutti i provvedimenti sanzionatori impugnati

Ancora, per il giudice d’appello, sarebbe stata l’amministrazione a essere gravata dell’onere della prova, ex art. 2697 c.c., non solo quanto alla presenza dei relativi cartelli di indicazione, ma anche circa la rispondenza degli stessi per visibilità e intelligibilità delle scritte alla loro funzione di informativa.

Onere non assolto nel corso dell’espletata istruttoria, non essendo stato possibile verificare la velocità locale predominante al tempo dell’installazione dei cartelli lungo il tratto di strada interessato agli accertamenti degli illeciti.
Autovelox: è il trasgressore a dover dimostrare la segnalazione inadeguata
Una motivazione che non trova accoglimento in sede di legittimità: per la Cassazione, ha errato il Tribunale in appello a valorizzare il comma 4 dell’art. 80 del d.P.R. n. 495/1992 poiché nessuna rilevanza poteva assumere il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica che avvisava gli automobilisti della presenza delle postazioni di controllo della velocità.

Secondo la giurisprudenza di Cassazione, infatti, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuto mediante dispositivi o mezzi tecnici di controllo, ciò che rileva è la concreta percepibilità e leggibilità dell’avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità.

Il giudice a quo sarebbe incorso in un ulteriore errore, secondo la Cassazione, poiché graverebbe su colui che propone l’opposizione all’ordinanza di ingiunzione, e non sull’amministrazione, l’onere di provare l’inidoneità in concreto della segnaletica (ai sensi del d.m. 15 agosto 2007) ad assolvere la funzione di avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità, in modo da garantire il rispetto del limite di velocità, in una logica ispirata non dalla volontà di cogliere di sorpresa l’automobilista indisciplinato, ma dalla tutela della sicurezza stradale, di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione.

Come stabilito da precedente pronuncia, in tema di opposizione a sanzione amministrativa dovuta a violazione del limite di velocità, qualora l’opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell’allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l’adeguatezza della segnaletica stessa (sent n. 6242/1999).

Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale in persona di altro magistrato, il quale procederà a un riesame della causa uniformandosi agli enunciati principi.

Fonte www.studiocataldi.it