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È illegittima la multa se l’autovelox non è sottoposto a verifiche di funzionalità.

In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante auto velox, pertanto, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza n.8694 del 17 marzo 2022.

In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, pertanto, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.

Le apparecchiature di misurazione della velocità, invero, devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l’effettuazione di tali controlli (che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi) dev’essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento.

Aggressione del cane: responsabile il proprietario se non prova il caso fortuito.

Il Tribunale di Verbania, sentenza 22 febbraio 2022, n. 81, dichiarando la responsabilità del proprietario di un cane che, aggredita un’anziana signora, ne provocava la caduta con conseguenti gravi lesioni, giunge a ritenere risarcibili ai figli della donna (attori) i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure hereditatis e iure proprio. Ritiene le allegazioni del convenuto non idonee a scalfire l’elevato grado di probabilità della riconducibilità causale della caduta all’aggressione da parte dell’animale.

La responsabilità ex art 2052 C.c. c.c. ha carattere oggettivo poiché il proprietario risponde sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma della mera relazione – di proprietà o di uso – intercorrente fra lui e l’animale, nonché del nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso.

Al danneggiato (attore), dunque, spetta soltanto provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell’animale “quod sensu caret”, che dipenda dalla natura dell’animale stesso e prescinda dall’agire dell’uomo.

Spetterà, invece, al proprietario o all’utilizzatore dell’animale, al fine di liberarsi dalla responsabilità, provare la sussistenza del caso fortuito, ovvero della ricorrenza di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell’imprevedibilità, dell’inevitabilità e dell’assoluta eccezionalità e che sia idoneo ad interrompere detto nesso eziologico, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nel custodire l’animale, né la dimostrazione della sua normale mansuetudine.

Rientrano nella nozione di fortuito, quale esimente della responsabilità, anche il fatto del terzo, il comportamento colposo del danneggiato e, in genere, ogni circostanza estranea al proprietario o all’utente che si ponga come causa autonoma dell’evento dannoso, non imputabile al responsabile presunto e da lui non evitabile.

Se la prova liberatoria non viene fornita o non viene fornita in maniera tale da poter escludere con assoluta certezza che l’evento lesivo sia ricollegabile ad un caso fortuito, il giudice non potrà fare altro che condannare il proprietario dell’animale al risarcimento dei danni per l’intero.

L’art.2052 c.c. fa riferimento al “fatto” dell’animale, che ricorre quando quest’ultimo partecipa attivamente alla causazione del danno. In altre parole, è necessario che il danno sia la conseguenza di un fatto collegabile all’animale e il prodotto di una sua attività irrazionale o di un movimento inconvulso. L’animale deve essere causa diretta e immediata del danno, causandolo come manifestazione della sua forza ferina, della sua forza bruta, del suo comportamento, non sorretto da ragione ma da istinto naturale. Qualora, invece, sia l’uomo a cagionarlo per mezzo dell’animale, allora troverà applicazione l’art. 2043 c.c.

SOCIAL MEDIA, MINORI E PRIVACY

Al giorno d’oggi tutti condividiamo foto e status sulle piattaforme social (face book, Instagram, Twitter ecc…), il problema si pone quando sono i minori a fare un uso eccessivo dei media e proteggerli da scomodi inconvenienti. Secondo la normativa vigente, la pubblicazione di una foto, quindi di un ritratto di se stessi, deve avere il consenso preventivo del soggetto immortalato. La domanda ora sorge spontanea, quando i minori possono pubblicare foto di se stessi in autonomia? In Italia, il limite di legge (art. 2 quinquies D.Lgs. n. 101/2018) per manifestare il consenso in modo autonomo è fissato al compimento dei 14 anni di età. Gli infraquattordicenni quindi, devono sempre ottenere il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale per potere compiere, sui social network o su siti Internet, qualsiasi tipo di pubblicazione di foto, video o altri tipi di informazioni dalle quali si possano dedurre le informazioni personali del minore. Si aggiunge inoltre che non basta il consenso di uno dei due genitori, in quanto entrambi, devono essere pienamente d’accordo su tale attività del minore. In caso di disappunto tra i genitori, sarà l’Autorità Giudiziaria a stabilire l’uso e le modalità delle piattaforme social, del minore ancora non quattordicenne.

NULLO IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE CHE VIETA DI TENERE ANIMALI DOMESTICI IN CASA.

Vi è nullità sopravvenuta per contrarietà a diritti inviolabili che travolge le norme volute dal costruttore oltre che quelle approvate dall’assemblea, anche in data anteriore all’entrata in vigore della Riforma del Condominio del 2012.

Deve essere posta nel nulla la disposizione del regolamento condominiale di natura contrattuale, e ciò per nullità sopravvenuta conseguente all’introduzione con la legge 220/12 del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 1138 c.c., a mente del quale le norme del regolamento non possono vietare di possedere e detenere animali domestici“.

Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Cagliari con l’ordinanza del 22 luglio 2016 in merito alla possibilità di tenere animali domestici in condominio.

L’IRREGOLARITA’ URBANISTICA NON DETERMINA L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO PRELIMINARE.

L’irregolarità urbanistica dell’immobile promesso in vendita non blocca la sentenza di trasferimento. In presenza degli estremi della licenza, infatti, l’atto resta valido anche se il titolo edilizio è stato concesso per una diversa destinazione d’uso del bene. Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6191 del 5 marzo 2021, che ha precisato che in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. Pertanto, il preliminare può ritenersi valido e l’irregolarità urbanistica dell’immobile lamentata dalla ricorrente non rileverebbe neanche ai fini della nullità del contratto definitivo.

Si riporta di seguito la massima: “La sanzione della nullità prevista dall’art. 40 della l. n. 47 del 1985 per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all’art. 40, comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati anteriormente all’1 settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria possono intervenire successivamente al contratto preliminare. Ne consegue che, in queste ipotesi, rimane esclusa la sanzione di nullità per il successivo contratto definitivo di vendita, ovvero si può far luogo alla pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c.”.

PROTEZIONE UMANITARIA – CONCETTO DI “NUCLEO INELIMINABILE COSTITUTIVO DELLO STATUTO DELLA DIGNITÀ PERSONALE” – SITUAZIONI DI DISASTRO AMBIENTALE, CAMBIAMENTO CLIMATICO E INSOSTENIBILE SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE NATURALI.

La Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di protezione umanitaria, ha affermato che l’accertamento effettuato dal giudice di merito in ordine al presupposto del “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”, investe, non solo, l’esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi inclusi i casi del disastro ambientale, definito dall’art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell’insostenibile sfruttamento delle risorse climatiche.

(Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza 24 febbraio 2021, n. 5022, Pres. R. M. Di Virgilio, Est. Cons. Stefano Oliva)

TRASFERIMENTO ED ASSISTENZA FAMILIARE AL PORTATORE DI HANDICAP: GRAVA SUL DATORE DI LAVORO ALLEGARE E PROVARE CIRCOSTANZE OSTATIVE.

Il diritto soggettivo del dipendente (cfr., art. 33 legge n. 104/1992) che assista con continuità un familiare portatore di handicap di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio ed a non essere trasferito senza il proprio consenso, sussiste ovviamente ove ciò sia “possibile” e cioè qualora, in un bilanciamento tra gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera significativa le esigenze economiche, organizzative e produttive del datore di lavoro, traducendosi in un danno per l’attività della parte datoriale; su quest’ultima, privata o pubblica che sia, grava poi l’onere della prova di siffatte circostanze ostative all’esercizio del diritto. Lo ha ribadito la Sezione lavoro del Supremo Collegio in una recente sentenza. (Cass. civ. sez. Lavoro, 18 gennaio 2021, n. 704).

Di seguito la massima: “Il diritto soggettivo del dipendente (cfr., art. 33 legge n. 104/1992) che assista con continuità un familiare portatore di handicap di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio ed a non essere trasferito senza il proprio consenso, sussiste ovviamente ove ciò sia “possibile” e cioè qualora, in un bilanciamento tra gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera significativa le esigenze economiche, organizzative e produttive del datore di lavoro, traducendosi in un danno per l’attività della parte datoriale. Su quest’ultima, nondimeno, privata o pubblica che sia, grava l’onere della prova di siffatte circostanze ostative all’esercizio del diritto (Nel caso di specie, rigettando il ricorso di parte datoriale, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte del merito, rilevata la mancata prova da parte del datore di lavoro circa la sussistenza di esigenze economiche, produttive od organizzative ostative al trasferimento della lavoratrice ricorrente, aveva affermato, in riforma della pronuncia di prime cure, il diritto di quest’ultima ad essere destinata alla sede di lavoro più vicina al domicilio della madre e del fratello ordinando al datore di lavoro medesimo di procedere alla relativa assegnazione oltre alla refusione delle spese di lite)”.

Danno da morte del congiunto e onere della prova dell’alterazione della vita di relazione dei familiari

Con decisione depositata il 1 settembre 2020, il Tribunale di Imperia ha specificato che la morte di uno stretto congiunto “costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 c.c., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un’alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l’inesistenza di tali pregiudizi” (T. Imperia 1.9.2020).

VA REINTEGRATO IL COMMESSO LICENZIATO PER NON AVER SERVITO UN CLIENTE SENZA MASCHERINA

Con sentenza del 13 gennaio 2021, n. 9, il Tribunale di Arezzo ha confermato l’ordinanza dello stesso Tribunale che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente, che si era rifiutato di servire un cliente senza mascherina, condannando il datore di lavoro a reintegrare in servizio il lavoratore.

È un diritto del lavoratore costituzionalmente garantito quello di operare in condizioni sicurezza. Se il cliente di un market non intende indossare la mascherina né altro presidio di sicurezza, nonostante l’obbligo normativo vigente, il lavoratore addetto alla cassa può rifiutarsi di servirlo. Tale rifiuto non costituisce illecito disciplinare e, pertanto, un licenziamento fondato su di esso deve considerarsi illegittimo con conseguente applicazione della tutela reintegratoria.

E quanto stabilito dal Tribunale di Arezzo con la recente sentenza n.9/2021 del 13/01/2021.

FINO A TRE ANNI DI CARCERE PER CHI POSTA SUI SOCIAL COMMENTI OFFENSIVI.

I leoni da tastiera dovranno prestare molta attenzione alle offese gratuite postate sui social network. I Giudici di merito qualificano come atto diffamatorio ai sensi dell’art. 595 del Codice Penale, la condotta di chi offenda l’altrui reputazione attraverso l’uso dei social network.I social sono dei mezzi di pubblicità che consentono la promulgazione di notizie verso un ampio numero di soggetti, dove un numero a volte illimitato di utenti possono venire a conoscenza di post e considerazioni. Secondo la Giurisprudenza recente, il reato si configura qualora le espressioni adoperate siano tali da gettare una luce oggettivamente negativa sulla vittima. La pena per chi preso dalla rabbia valichi il confine tra comportamento civico e il compiere il reato di diffamazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa minima di 516,00 euro. Con l’evoluzione tecnologia il diritto non può che camminare di pari passo, così da regolare un mondo virtuale fatto di immagini e suoni, dove talvolta, si ritiene legittimo poter offendere ed inveire senza conseguenza alcuna, come ad esempio, per chi con un post visibile a tutti i suoi contatti offenda l’ex accusandolo di non contribuire al mantenimento dei figli (Tribunale di Torino, 299/2020) o per chi, denigri una professoressa sul piano familiare, privato e lavorativo (Tribunale di Ascoli Piceno, 90/2020). La persona diffamata può quindi costituirsi parte civile nel processo penale o rivolgersi direttamente al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno morale da calcolare in via equitativa (Tribunale di Vicenza, 1673/2020) dimostrando la paternità del post (Cass.9105/2020) attraverso gli indirizzi IP (Internet Protocol address) ed il numero del datagramma che identifica univocamente un dispositivo (host).