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VA REINTEGRATO IL COMMESSO LICENZIATO PER NON AVER SERVITO UN CLIENTE SENZA MASCHERINA

Con sentenza del 13 gennaio 2021, n. 9, il Tribunale di Arezzo ha confermato l’ordinanza dello stesso Tribunale che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente, che si era rifiutato di servire un cliente senza mascherina, condannando il datore di lavoro a reintegrare in servizio il lavoratore.

È un diritto del lavoratore costituzionalmente garantito quello di operare in condizioni sicurezza. Se il cliente di un market non intende indossare la mascherina né altro presidio di sicurezza, nonostante l’obbligo normativo vigente, il lavoratore addetto alla cassa può rifiutarsi di servirlo. Tale rifiuto non costituisce illecito disciplinare e, pertanto, un licenziamento fondato su di esso deve considerarsi illegittimo con conseguente applicazione della tutela reintegratoria.

E quanto stabilito dal Tribunale di Arezzo con la recente sentenza n.9/2021 del 13/01/2021.

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