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ORA DI RELIGIONE: SE I GENITORI SEPARATI NON TROVANO UN ACCORDO DECIDE IL GIUDICE.

La questione dell’ora di religione nella  scuola pubblica è un argomento oggetto di contrasti e al centro di  spinosi dibattiti ormai da moltissimi anni  soprattutto  nel nostro Paese. Infatti, l’Italia è da sempre stata protagonista di cambiamenti numerosissimi e di influenze culturali ad ampio raggio sul tema religioso, in primis a causa delle turbolente vicende storiche e sociali che la hanno per secoli caratterizzata ma anche per la posizione geografica che ancora oggi la rende protagonista di uno scenario ricco e variegato dal punto di vista di culture, tradizioni ed ideologie diverse, ma nel contempo ancorato a tradizioni ed usi antichissimi. La situazione italiana può riassumersi come un continuo e burrascoso alternarsi di rapporti di accordo a rapporti di contrasto tra  tradizione e modernità che incidono fortemente sul mondo dell’educazione e della scuola. 

Se il tema dell’offerta formativa delle scuole in materia di educazione religiosa o “alle religioni” è stato oggetto di numerosi rimaneggiamenti da parte delle varie legislazioni che si sono succedute, altrettanto interessante è il profilo delle libertà educative che vanno esercitate in famiglia da entrambi i genitori, anche in materia di educazione religiosa, e che non devono però contrastare con i  principi del “miglior interesse per il minore”:  in altre parole il genitore deve impartire una educazione rispondente dei propri valori e indirizzi di vita ma  che permetta al  bambino di vivere e destreggiarsi nella realtà in cui vive. Pertanto è importante  attuare anche una sapiente collaborazione scuola-famiglia.

Talvolta, però, tra genitori, possono sorgere importanti contrasti sulla formazione  da dare ai propri figli, anche dal punto di vista di un percorso formativo spirituale. Non è infrequente, infatti, che la visione dei due genitori su questioni di carattere religioso sia inconciliabile rendendo complessa la scelta delle linee educative da impartire ai figli. Se tale condizione risulta già difficoltosa nell’ambito matrimoniale, e per tali ragioni viene regolata dall’art 316 del Codice Civile, ancor più spinosa si presenta la questione di un contrasto educativo tra genitori  separati.

Cosa succede  dunque se due genitori, con visioni culturali e religiose diverse ed esercitanti entrambi la responsabilità genitoriale, non trovano un accordo in merito alla frequenza del loro figlio dell’ora di religione prevista a scuola? Secondo recentissima  pronuncia della Cassazione sarà necessario, in caso di contrasti insormontabili, l’intervento del giudice che dovrà decidere  ispirandosi al criterio cardine del superiore interesse del minore .

Questi i fatti da cui è derivata la posizione della Corte : la Corte d’appello di Venezia aveva riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza che affidava la decisione relativa all’iscrizione all’ora di religione, nella scuola elementare frequentata, della figlia minore, al padre, di religione cattolica e desideroso di far intraprendere alla bambina un percorso di formazione religiosa. Il giudicante di secondo grado riteneva di lasciare, invece,  la scelta alla madre, non credente e che desiderava  esonerare la figlia, facendole svolgere, durante l’ora di religione, attività alternative. In particolare, tenuto conto del contesto familiare e del percorso seguito già dalla figlia primogenita,  la Corte d’Appello di Venezia riteneva tale decisione maggiormente rispondente al miglior interesse per la minore, ritenendo, inoltre che  “non spetta a un giudice sostituirsi ai genitori nello stabilire se un’educazione religiosa possa garantire – come ritiene il padre secondo le sue convinzioni  una crescita sana ed equilibrata, essendo le scelte in materia di religione insindacabili “  

La questione era dunque passata al vaglio della Suprema Corte che ha invece affermato con la pronuncia numero 6802/2023 che  in casi di contrasto nell’educazione da impartire ai figli deve darsi sempre applicazione, soprattutto in caso di separazione o divorzio, all’art 337 ter del nostro Codice Civile, rubricato “Provvedimenti riguardo ai figli” e che afferma che in via generale i genitori debbono decidere congiuntamente riguardo all’educazione dei figli tenendo conto del loro interesse superiore ma, eccezionalmente, in mancanza di accordo, debba sempre intervenire un giudice, quale soggetto super partes chiamato a ingerirsi nella vita familiare ai fini di adottare i provvedimenti più giusti per la prole in luogo dei genitori che non siano stati in grado di comporre i propri dissidi ideologici e di stabilire una comune linea educativa.  Il giudice di secondo grado errava dunque nell’escludere un vaglio giudiziale sulle questioni di natura religiosa, in quanto , soprattutto se esse incidono sulla formazione del minore, vanno valutate alla luce del primario interesse di quest’ultimo ai fini di offrirgli una educazione a tutto tondo e rispondente alle sue esigenze. Tale valutazione, in assenza di una concorde decisione genitoriale, non può che essere adottata da un giudice,quale soggetto terzo ed imparziale che potrà tutelare, alla luce delle garanzie offerte dalla legge, la posizione del bambino.

E’opportuno ricordare che in casi come questo il giudice chiamato ad intervenire dovrà eseguire una valutazione completa e globale sul minore, sulle sue condizioni di vita e sociali e sul contesto di appartenenza ai fini di emanare una decisione che  possa favorire al meglio la serenità psico-fisico dello stesso. In genere , soprattutto in scelte in materia di educazione religiosa, si tenderà a  fare scelte di continuità rispetto alle abitudini del bambino fino a quel momento nonché rispetto alla realtà in cui quotidianamente il bambino vive,  cercando di valutare soluzioni che possano permettergli una proficua integrazione con i suoi coetanei. 

E’ poi possibile richiedere anche l’audizione del minore stesso , laddove abbia sufficienti capacità di discernimento,  in modo che il giudice   possa reperire idonei elementi per meglio comprendere quali siano i provvedimenti più opportuni  da adottare nell’ interesse dello stesso.

E’ necessario anche ribadire che ad oggi, secondo la nuova impostazione pedagogica che disciplina l’educazione religiosa a scuola, l’ora di religione va intesa diversamente rispetto al passato   ad oggi   il curricolo scolastico di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, si sta sempre più orientando verso non  più una formazione specifica su un unico credo, ma al confronto con il momento spirituale della religiosità e  a una sensibilizzazione al dialogo tra culti,tanto che qualcuno, al riguardo, parla dell’«ora delle religioni». Tale nuova impostazione  risulterebbe maggiormente accettabile e comprensibile dal maggior numero di persone, anche con culti e credi diversi rispetto alla maggioranza, limitando, conseguentemente,  contrasti sulla scelta educativa da compiere e risultando più rispondente alle variegate esigenze della realtà attuale.

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