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CASSAZIONE: USO DEL TELEFONO ALLA GUIDA,  IL VERBALE DELLA POLIZIA LOCALE FA PIENA PROVA FINO A QUERELA DI’ FALSO.

Il  nostro Codice della Strada disciplina l’utilizzo del cellulare e dispositivi elettronici  durante la guida all’articolo 173 ,che recita testualmente al secondo comma: È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie”. 

Recentemente è stato specificato che il divieto di utilizzo di apparecchi elettronici durante la guida non va inteso in senso assoluto  ma si riferisce ad un uso che comporta l’allontanamento anche per pochi secondi delle mani dallo sterzo, come per esempio l’invio di un sms.    

Durante la marcia del veicolo l’uso di smartphone e dispositivi analoghi è permesso solo  quando (come specifica la circolare 28/12/2021 del Ministero dell’Interno), si utilizza la modalità in viva voce o cuffiette auricolari con volume ragionevole, ossia senza limitare la capacità uditiva del conducente.

 Gli incidenti provocati per l’utilizzo del cellulare alla guida sono sempre troppo numerosi e l’opinione pubblica ha spesso sollecitato il legislatore ad intervenire con delle modifiche considerevoli delle normative.

Nonostante ad oggi non vi siano stati rimaneggiamenti del Codice della Strada e delle relative norme, la giurisprudenza di legittimità si è espressa sul tema dell’ utilizzo del cellulare alla guida con una recentissima pronuncia (Corte di Cassazione, sez. VI civile , N. 6108/2023) .

Secondo gli Ermellini laddove si venisse fermati mentre si utilizza impropriamente il telefono alla guida, ai fini dell’irrogazione della sanzione ovvero della multa, fa fede esclusivamente il verbale redatto dagli agenti di polizia stradale.  

E’ dunque inutile per l’automobilista beccato dai vigili opporsi sottolineando una scorretta interpretazione dei fatti. 

Per mettere in discussione  il verbale occorrerà utilizzare lo strumento della  querela di falso. 

Questi i fatti  che hanno portato alla pronuncia. Un automobilista aveva adito  la Corte avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro di conferma della sentenza del locale Giudice di Pace di rigetto  della sua opposizione a sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada (uso del telefono alla guida).

Il ricorrente lamentava che il verbale si fosse basato su una errata “percezione sensoriale” da parte degli agenti in quanto lo stesso sosteneva  di aver maneggiato – prima di essere fermato dalla Polizia Locale – non il cellulare, ma la custodia degli occhiali da sole.

Per la S.C. “come correttamente rilevato dal giudice di merito, il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze di fatto che sono attestate come avvenute in presenza del pubblico ufficiale”.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché ogni contestazione che concerne le circostanze di fatto  della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale deve avvenire nell’ambito della querela di falso e non già di un giudizio di opposizione. 

Infatti  lo strumento  della querela di falso serve ad accertare, come già specificato in altra pronuncia dalla Corte, qualsiasi alterazione nell’atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell’attività amministrativa, anche dall’interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale e la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale che ha redatto” (si veda sul punto Cass. n. 10870/2018).

Pertanto, qualora il verbale emesso da un pubblico ufficiale attesti che il conducente di un veicolo stava utilizzando un cellulare mentre era alla guida, tale circostanza fa piena prova fino alla querela. Si ricorda inoltre che contro lo stesso non è ammissibile la prova testimoniale, come già dichiarato dalla Corte con l’ordinanza  7 maggio 2018, n.10870. 

Si sottolinea infine che le multe che possono essere applicate in caso di violazione dell’art 173 e che possono essere legittimate, dunque, dal solo verbale,  variano  da un minimo di 165 ad un massimo di 660 euro. Oltre a ciò, in caso di nuova violazione entro due anni dalla prima si potrà essere soggetti alla sanzione della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

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