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LA VIOLAZIONE DELLE RESTRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19: COSA SI RISCHIA?

Passeggiare senza un’apparente motivazione è un’attività rilassante e tutt’altro che dispendiosa, tranne al tempo del COVID-19 !

Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso, il legislatore ha introdotto contingenti ed eccezionali misure restrittive della libertà personale di ognuno, cercando di limitare quei comportamenti sociali che potessero favorire la diffusione del virus.

La prima tappa normativa dell’emergenza si individua con il D.L. 23/02/2020, n.6.

Con il decreto in oggetto il legislatore, dopo aver previsto misure di contenimento da imporre ad imprese e cittadini al fine di evitare la propagazione del contagio, sanzionava l’inosservanza alle predette misure mediante la disposizione contenuta nell’art.3, comma 4, stabilendo che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’art.650 del codice penale”.

Considerata, tuttavia, la scarsa efficacia dissuasiva di tale incriminazione, poiché trattandosi di reato bagatellare la sanzione era oblabile, con estinzione del reato ed applicazione di una pena pecuniaria a dir poco irrisoria, il successivo D.L. 25/03/2020, n.19, nel riordinare l’intera disciplina emergenziale, ha radicalmente mutato il sistema sanzionatorio.

La violazione delle misure di distanziamento sociale è stata depenalizzata e, per l’effetto, trasmutata in un illecito amministrativo punito con una ammenda da 400,00 a 3.000,00 euro (art.4, D.Lgs. 25/03/2020, n.19).

E’ rimasto immutato il contenuto dei precetti e dei divieti, sono state sostituite le pene principali (pecuniarie) ed accessorie (chiusura attività imprenditoriale), ritenendole più adeguate in termini di efficacia deterrente, incisività, semplicità ed immediatezza, in quanto irrogate direttamente dall’Autorità Amministrativa ai sensi dell’ormai collaudato meccanismo della Legge n.689/81.

Ma cosa succede a chi è stato sanzionato prima del 25/03/2020, ovvero prima dell’entrata in vigore del D.L. 25/03/2020, n.19 ?

Nel rispetto del principio del favor rei, al soggetto verrà sempre applicata la norma ad egli più favorevole.

Il regime intertemporale per consentire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema sanzionatorio è regolato dall’art. 4, comma, 8, del D.L. 25/03/2020, n.19.

In concreto, l’effetto di tale disposizione normativa è che gli illeciti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore (e quindi fino alle 23:59 del 24/03/2020), saranno puniti con una sanzione amministrativa da applicare retroattivamente, nella misura minima ridotta della metà, e quindi pari a 200,00 euro.

Pertanto i procedimenti penali pendenti, scaturiti da violazioni commesse antecedentemente al 25/03/2020, l’Autorità giudiziaria dispone la trasmissione degli atti alla competente Autorità amministrativa, che provvederà secondo le cadenze procedurali dettate in materia di illeciti amministrativi.

LA VIOLAZIONE DELLE RESTRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19: COSA SI RISCHIA?Passeggiare senza un’apparente…

Pubblicato da Sportello Legale su Domenica 26 aprile 2020

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