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STALKING

Minacce insieme a messaggi d’amore su Facebook: è stalking

Perché si realizzi la condotta di atti persecutori è necessario che l’agente voglia porre in essere condotte reiterate di minaccia o molestia ai danni della persona offesa per un arco di tempo apprezzabile, nonché incidenti sulla vita lavorativa, relazionale ed affettiva, tale da ingenerare un perdurante stato di ansia e paura. È quanto ribadito dal Tribunale di Torino con sentenza del 13 giugno 2018

Messaggi di minaccia e d’amore: atti persecutori se incidono nella vita lavorativa e relazionale della vittima

In fatto. Tizio è imputato del reato di cui all’art. 612 bis c. 1 e 2 c.p. A fronte di richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero della procura di Torino, all’udienza preliminare, il difensore dell’imputato presentava istanza ex art. 444 e sgg. c.p.p. di applicazione della pena finale di mesi quattro di reclusione, con la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente sanzione della libertà controllata per la durata di otto mesi ex art. 53 e sgg. della L. n. 689/1981 e subordinata al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, sulla quale il Pubblico Ministero prestava il proprio consenso. Il Tribunale applicava nei confronti di Tizio la pena finale di 4 mesi, concessa la circostanza attenuante dell’avvenuta riparazione integrale del danno mediante risarcimento, da ritenersi prevalente rispetto alla contestata aggravante. Sostituiva la pena detentiva con la sanzione sostitutiva della libertà controllata per la durata di 8 mesi. Ordinava che l’esecuzione della pena restasse sospesa.

I fatti contestati al soggetto agente consistono in condotte reiterate di minaccia e di molestie, attraverso invio di numerosissime mail, messaggi, contenenti frasi intimidatorie quali “se non mi rispondi faccio una fesseria irreparabile”, “cretina con poco cervello”, alternate a dichiarazioni d’amore.

L’agente si lamentava in queste comunicazioni altresì del fatto che la persona offesa si era astenuta quale componente della commissione che doveva pronunciarsi nel procedimento disciplinare (aperto nei suoi confronti). Veniva contestato all’agente di essersi creato un profilo falso, di avere inserito nel profilo foto di donna molto simile alla persona offesa e attribuito l’inizio di una relazione tra la donna e sè stesso; attraverso questo profilo chiedeva poi l’amicizia ai conoscenti della persona offesa. La condotta contestata e descritta, peraltro, avveniva dopo la notifica del provvedimento di ammonimento.

Il Tribunale considera che l’invio di frasi minacciose e infastidenti unitamente alla creazione del falso profilo, abbiano concretizzato la condotta contestata di atti persecutori, ovvero stalking, avuto anche riguardo allo stato cagionato nella donna di persistente ansia e agitazione.

Ciò che la norma richiede ai fini della realizzazione della condotta è, infatti, oltre ai requisiti oggettivo e soggettivo del reato, la prova della realizzazione di quello stato di ansia e agitazione che deve connotare la reazione della vittima agli atteggiamenti del suo “persecutore”. Le condotte infastidenti e moleste dell’agente si devono cioè ripercuotere nella vita privata o nella sfera lavorativa della vittima in modo incidente, in maniera significativa; tale per cui la persona offesa si trovi a vivere uno stato di agitazione e/o sofferenza psicologica che la induca talvolta persino a cambiare stile e/o abitudini di vita, che sia quella privata o lavorativa: come potrebbe essere segnatamente intraprendere percorsi stradali diversi dal consueto, dovere cambiare utenza cellulare, account mail, chiudere e/o modificare profili sui social network et similia.

Le condotte contestate nella fattispecie descritta possono corrispondere a molestie di varia natura che devono avvenire in un arco di tempo apprezzabile, devono essere ripetute e devono essere volte ad intaccare la libertà morale e di autodeterminazione del soggetto “preso di mira”, tanto da minarne la tranquillità e la serenità psicologica. L’indagine sullo stato intimo della persona offesa deve essere svolta su elementi apprezzabili oggettivamente, dunque ecco l’importanza delle alterazioni delle abitudini di vita, nonché le dichiarazioni della persona offesa, della quale il Giudice deve saggiare, naturalmente, la credibilità.

Gli elementi strutturali della fattispecie descritti sono funzionalmente collegati tra loro: la condotta dell’agente, infatti, sorretta dall’elemento psicologico del dolo, deve essere connessa allo stato di ansia o di paura: la norma testualmente recita infatti “…in modo da cagionare…”.

Per procedere efficacemente a questo accertamento si deve muovere dalla relazione sussistente tra i soggetti coinvolti al fine di effettuare quella indagine psicologica (per verificare appunto lo stato di ansia e paura) al fine di accertarne la sussistenza.

Quindi, concludendo, perché si realizzi la condotta di cui all’art. 612 bis c.p.non è sufficiente da solo il piano puramente oggettivo sviluppato dall’agente, ma è necessario che l’agente voglia porre in essere condotte di minaccia o molestia nella consapevolezza dell’idoneità delle stesse alla produzione di uno degli eventi previsti dalla norma e deve riscontrarsi un intento unitario che travalica i singoli atti della condotta tipica e che produca, in ultimo, nella persona offesa, un perdurante e grave stato di ansia e di paura.

Avv. Antonino Scavone

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