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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “ARTICOLO VENTIQUATTRO”

TITOLO I

 

Articolo 1

COSTITUZIONE

1. E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “Articolo ventiquattro”, di seguito semplicemente “Associazione”, con sede in Fondi (04022 – LT), Via Cesare Balbo, 12.

2. L’Associazione si configura quale ente senza fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, umana, civile e culturale, ai sensi della Legge 11 Agosto 1991, n. 266, nonché in ossequio di tutte le altre leggi statali e regionali in materia di volontariato.

3. L’Associazione è disciplinata al suo interno dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

 

Articolo 2

SEDE

1. L’Associazione stabilisce la propria sede principale in Fondi (04022 – LT), Via Cesare Balbo, 12. Essa potrà istituire sedi secondarie anche in altre città d’Italia o all’Estero mediante delibera del Consiglio Direttivo, che a tal fine potrà essere adottata anche solo a maggioranza dei suoi componenti.

2. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 3

DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

 

TITOLO II

 

Articolo 4

OGGETTO

1. L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti fondamentali principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura interna, gratuità delle prestazioni degli aderenti, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L’Associazione opera con prestazioni non occasionali di volontariato nel rispetto dei principi della Costituzione italiana, che hanno ispirato e che ispirano l’Associazione stessa, e che si fondano sulla valorizzazione della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

2. L’Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:

a) ampliare e diffondere la cultura della legalità e la conoscenza dei diritti che la Costituzione italiana riconosce all’individuo, sia come singolo, sia come soggetto che opera nelle formazioni sociali;

b) operare in maniera attiva e concreta per la tutela dei diritti delle persone socialmente ed economicamente più vulnerabili come: immigrati, i rifugiati politici, i minori, gli anziani, le donne, i detenuti, i poveri, i senza fissa dimora, i lavoratori, gli utenti dei servizi pubblici, dei servizi bancari, finanziari ed assicurativi, i consumatori, etc…, se necessario agendo in giudizio anche attraverso lo strumento del patrocino a spese dello Stato;

d) divenire luogo di iniziativa, ricerca e discussione intorno ai temi dei diritti degli individui e delle formazioni sociali, con particolare riferimento ai soggetti maggiormente colpiti da discriminazioni ed emarginazioni sul piano economico e sociale;

e) agire, sia singolarmente che in rete con altre associazioni, al fine di dare risposte concrete alle situazioni di bisogno presenti sul territorio;

h) promuovere l’orientamento linguistico dei soggetti stranieri presenti sul territorio nazionale, tenuto conto della circostanza che la conoscenza della lingua rappresenta il primo passo verso una vera integrazione;

i) elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà sociale sia in Italia che all’Estero, anche attraverso la collaborazione con altre associazioni, enti pubblici o privati che perseguono le medesime finalità;

l) organizzare attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di materiale audiovisivo e momenti di formazione;

i) organizzare attività finalizzate a raccogliere fondi per il raggiungimento degli scopi statutari, nel pieno rispetto dei medesimi;

l) beneficiare di finanziamenti pubblici e privati secondo le modalità previste dall’ente finanziatore per il raggiungimento e nel pieno rispetto degli scopi statutari.

3. L’Associazione si propone di raggiungere le suddette finalità avvalendosi anche della collaborazione di Enti locali, eventualmente attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

 

 

TITOLO III

 

Articolo 5

SOCI

1. L’Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. All’Associazione possono aderire tutti coloro che condividano in modo espresso gli scopi e le attività associative ed intendono collaborare per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione.

2. Possono chiedere di essere ammessi come Soci tutti coloro che, mediante inoltro di domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa, nella misura annualmente stabilita dall’Assemblea.

 

Articolo 6

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1.Tutti gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.

2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata all’Associazione.

3. La quota associativa, il cui importo viene determinato dall’Assemblea, a carico degli aderenti è annuale, non è frazionabile né risarcibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

4. I soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, hanno diritto di partecipare alle assemblee, con diritto di voto in proprio o per delega, hanno altresì il diritto di eleggere ed essere eletti negli organi sociali.

5. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti: all’osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché ad osservare le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione; a pagare la quota sociale nell’ammontare fissato dall’Assemblea. Il mancato pagamento della quota associtativa annuale entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno solare determina l’esclusione dall’Associazione.

6. I Soci si impegnano a svolgere l’attività preventivamente concordata per la realizzazione degli scopi dell’associazione in modo personale, spontaneo e gratuito e non possono stipulare con l’Associazione alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

7. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti stabiliti dall’organizzazione medesima. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

8. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

 

Articolo 7

PERDITA DELLE QUALITÀ DI SOCIO

1. La qualità di Socio si perde per:

– Decesso;

– Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal termine previsto per il versamento della quota sociale annuale.

– Dimissioni: ogni Socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

– Esclusione: qualora il Socio non operi in conformità ai fini statutari, compia atti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto e lesivi dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, il Consiglio Direttivo delibera, con provvedimento che può essere adottato solo all’unanimità, il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà eventualmente opporsi ricorrendo entro trenta giorni all’Assemblea, con richiesta inoltrata, a mezzo raccomandata a/r, al Presidente. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. In tale ipotesi, l’Assemblea delibera a maggioranza circa l’eventuale definitiva esclusione del socio.

2. Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.

 

 

TITOLO IV

 

Articolo 8

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei Soci,

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) Il Vice-presidente;

e) Il Segretario-Tesoriere;

f) il Collegio dei Revisori dei Conti (solo eventuale);

2. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.

Articolo 9

ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati. L’Assemblea è il massimo organo deliberante.

2. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) delineare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali delle attività dell ‘Associazione;

b) approvare il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo dell’Associazione

c) eleggere il Presidente;

d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente del Collegio dei Revisori dei Conti;

e) stabilire l’entità della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo;

f) deliberare in seconda istanza circa la esclusione dei soci, qualora il socio interessato ne faccia richiesta;

g) su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o regolamento.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;

b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa.

 

Articolo 10

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

1. L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per l’approvazione dei bilanci.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno i due/sesti dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica, ovvero posta elettronica certificata) almeno quindici giorni
prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

 

Articolo 11

DELEGHE

1. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

 

Articolo 12

VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA

1. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

2. Le deliberazioni dell’Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno là metà più uno degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

3. Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione. Lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un presidente eletto dall’Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall’Assemblea.

I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

5. Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

6. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari redatti dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, e di chiederne, a proprie spese, una copia.

 

Articolo 13

NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri scelti tra i Soci, non inferiore a tre e non superiore a nove, incluso il Presidente, che è eletto direttamente dall’Assemblea.

L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

2. Il Consiglio Direttivo nel proprio seno elegge il Vicepresidente e nomina il Tesoriere e il Segretario.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

5. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

6. Le nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 14

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;

b) assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione;

c) predisporre il bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo dell’Associazione, sottoponendoli poi all’approvazione dell’Assemblea;

d) proporre all’Assemblea l’ammontare della quota sociale annuale dovuta dai Soci;

e) deliberare circa l’ammissione, la decadenza e l’esclusione dei soci. Solo per l’esclusione è previsto il ricorso in Assemblea, meramente eventuale ed azionabile dal socio destinatario del provvedimento di esclusione nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento stesso.

f) deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte (ai sensi dell’art. 3, c. 4, della L. 266/91);

g) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o cariche onorifiche a soci o terzi   che   abbiano   acquisito   particolari  benemerenze   nelle   attività  proprie dell’Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6;

h) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altri enti aventi finalità analoghe o connesse alle proprie;

i) demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici;

j) preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

 

Articolo 15

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, e comunque almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

2. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno otto giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

3. La convocazione della riunione è fatta con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica), contenente il giorno, l’ora, il luogo e gli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

Articolo 16

VALIDITÀ DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

2. La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti;

4. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

ArtIcolo 17

SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro dei Soci e del Registro dei volontari, cura le tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Tesoriere collabora con il Presidente e spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’ Associazione;

 

Articolo 18

PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

3. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

4. Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

5. In particolare compete al Presidente:

a) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell ‘Associazione;

b) redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;

c) vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;

d) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;

e) compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, per le quali il Consiglio direttivo può eventualmente richiedere la firma abbinata di altro membro del Consiglio;

f) eventualmente emanare i regolamenti interni degli organi (interna corporis) e strutture dell’Associazione per facilitarne il funzionamento;

g) inviare raccomandazioni non vincolanti a ciascuno dei membri dell’Assemblea, per agevolare il perseguimento delle finalità sociali.

6. Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

7. Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

 

Articolo 19

VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o di impedimento, o negli incarichi che il Presidente stesso ritiene opportuno affidargli, nelle sue competenze e nell’interesse dell’Associazione.

 

Articolo 20

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eventualmente eleggere il Collegio dei Revisori dell’Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra le persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.

2.Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del Consiglio Direttivo e l’operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro.

3. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.

4. L’eventuale compenso ai membri del Collegio dei Revisori non soci è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

 

 

TITOLO V

 

Articolo 21

RISORSE ECONOMICHE

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

– contributi degli aderenti;

– contributi di privati;

– contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

– contributi di organismi internazionali;

– donazioni e lasciti testamentari;

– rimborsi derivanti da convenzioni con altre associazioni, Enti pubblici o privati;

– entrate derivanti da attività commerciali o e produttive marginali.

L’Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’articolo 5,comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

2. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

– beni mobili ed immobili:

– donazioni, lasciti o successioni.

3. Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

 

Articolo 22

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Con la chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, in cui devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, che dovrà essere presentato all’Assemblea ordinaria annuale per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

3. Il bilancio, unitamente alla relazione del Presidente sulla gestione, accompagnata da quella dei Revisori, se nominati, sarà messo a disposizione dei Soci cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea.

4. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

 

Articolo 23

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria secondo le modalità indicate dall’art. 12 comma 3 del presente Statuto.

2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

3. In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

TITOLO VI

 

Articolo 24

NORME FINALI

Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza finalità di lucro.

 

Fondi, 20 gennaio 2014.